COS'È A.L.A.C.?
Siamo l’autonomo organismo territoriale torinese facente parte all‘Associazione Liberi Amministratori Condominiali, esistente da oltre 30 anni ed avente dimensione nazionale, che si propone di tutelare gli interessi degli Amministratori di Condomini e dei Piccoli Proprietari di beni immobili.
Scopo di ALAC Torino, così come della struttura nazionale, è quello di favorire l’acquisizione di sempre maggiore competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari.
In quanto tale, ALAC costituisce un’associazione che – ai sensi della legge 4/2013 – riunisce gli amministratori di condominio, quali soggetti esercitanti una professione non regolamentata (quali i tributaristi, i consulenti del lavoro, gli urbanististi, …), e cioè una professione per la quale non esiste un ordine (com’è invece per i medici, gli avvocati, …).
Tali associazioni sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).
Compito di queste associazioni è anche fornire informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti ai propri iscritti, che dovranno osservarli se vorranno spendere il nome dell’associazione stessa. Per contro, gli amministratori professionisti che non aderiscono ad alcuna associazione, sono tenuti a rispettare i soli requisiti minimi stabiliti dalla legge.
Di conseguenza, attraverso l’iscrizione del professionista ad una di esse, la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “professionalità” della prestazione.
Ad ogni modo, la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione per il professionista: l’ottica è quella di lasciare liberi i professionisti di competere sul mercato, decidendo se aderire o meno ad un’associazione, in modo da poterne spendere il nome al momento di presentarsi ai propri clienti.
Secondo l’art.1 della citata legge 4/2013, l’esercizio della professione di amministratore (così come quello di tutte le altre professioni non organizzate in ordini o collegi) “è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista”.
La formazione degli amministratori di condominio è disciplinata dall’art.1, comma 9, lettera d, del decreto legge “Salva Italia” (decreto 145/2013, poi convertito dalla legge 9/2014), il quale ha delegato il Ministero della Giustizia a determinare il contenuto dei relativi programmi.
La nostra associazione cura la formazione professionale continua dei propri aderenti.
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