COS'È A.L.A.C.?

Siamo l’autonomo organismo territoriale torinese facente parte all‘Associazione Liberi Amministratori Condominiali, esistente da oltre 30 anni ed avente dimensione nazionale, che si propone di tutelare gli interessi degli Amministratori di Condomini e dei Piccoli Proprietari di beni immobili.

Scopo di ALAC  Torino, così come della struttura nazionale, è quello di favorire l’acquisizione di sempre maggiore competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari.

In quanto tale, ALAC costituisce un’associazione che – ai sensi della legge 4/2013 – riunisce gli amministratori di condominio, quali  soggetti esercitanti una professione non regolamentata (quali i tributaristi, i consulenti del lavoro, gli urbanististi, …), e cioè una professione per la quale non esiste un ordine (com’è invece per i medici, gli avvocati, …).

Tali associazioni sono chiamate a promuovere forme di garan­zia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i com­mittenti delle prestazioni professionali possano rivol­gersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Compito di queste associazioni è anche fornire in­formazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da es­se richiesti ai propri iscritti, che dovranno osservarli se vorranno spendere il nome dell’associazione stessa. Per contro, gli amministratori professionisti che non aderiscono ad alcuna associazione, sono tenuti a rispettare i soli requisiti minimi stabiliti dalla legge.

Di conseguenza, attraverso l’iscrizione del professionista ad una di es­se, la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “professionalità” della prestazione.

Ad ogni modo, la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione per il professionista: l’ottica è quella di lasciare liberi i professionisti di competere sul mercato, decidendo se aderire o meno ad un’associazione, in modo da poterne spendere il nome al momento di presentarsi ai propri clienti.

Secondo l’art.1 della citata legge 4/2013, l’esercizio   della   professione   di amministratore (così come quello di tutte le altre professioni non organizzate in ordini o collegi)  “è  libero e  fondato sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi, della responsabilita’ del professionista”.


La formazione degli amministratori di condominio è  disciplinata dall’art.1, comma 9, lettera d, del decreto legge “Salva Italia” (decreto 145/2013, poi convertito dalla legge 9/2014), il quale ha delegato il Ministero della Giustizia a determinare il contenuto dei relativi programmi.

La nostra associazione cura la formazione professionale continua dei propri aderenti.


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