LA MEDIAZIONE:

UNA VERA OPPORTUNITA’ PER I CITTADINI

Ogni soggetto coinvolto in  un conflitto di natura economica deve ricordare che, da sempre, in alternativa ed a fianco dello scontro, esiste la trattativa e che, la trattativa e non lo scontro costituisce la modalità di gran lunga più efficace per affrontare e gestire un conflitto.

L’idea, dunque, è di uscire dal conflitto mediante soluzioni transattive il più possibile elastiche, capaci di ridurre al minimo gli effetti dannosi della lite (sia economici che relazionali) per ciascuna delle parti, se non addirittura di generare un “plus-valore”.

In altre parole: dal conflitto è spesso possibile uscire, non solo riducendo il danno ma valorizzando tutti gli interessi delle parti coinvolte, in modo da creare tra loro nuove situazioni o relazioni economiche, cui sarebbe assolutamente impossibile pervenire per effetto di una decisione in sede contenziosa (di cui: i rischi, spesso sottovalutati; i limiti, molte volte sconosciuti; i vantaggi, sovente oggetto di troppe aspettative; le ripercussioni nascoste ovvero le controindicazioni, talora ignorate del tutto).

La materia è adesso regolamentata, sia in sede comunitaria che nazionale: in Italia mediante il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

L’attività di mediazione nel settore delle controversie commerciali e civili è svolta anche da organismi privati. Chiunque sia coinvolto in una controversia economica (e, dunque, anche i condomini in lite) può ricorrere  ai loro ausili, presentando la relativa domanda. Se la controparte accetta, si procede in piena liberà e riservatezza agli incontri in presenza del terzo neutrale, in base al regolamento adottato dall’organismo.

In base all’art.5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 – adesso riconfermato mediante il “Decreto Fare” – è obbligatorio il ricorso alla mediazione prima di poter promuovere una causa in materia condominiale: l’esperimento del tentativo di mediazione veniva a costituire una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

A prescindere dalla circostanza che la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità per le azioni giudiziarie, la mediazione rappresenta una forte opportunità per i cittadini – dunque anche per i condòmini – per risolvere le proprie liti in modo non solo rapido ed economico, ma anche e sopratutto in modo efficiente.

Difatti una sentenza permette sì di chiudere una lite mediante una – costosa – decisione, ma lascia aperti tutti i dissapori che quotidianamente avvelenano la vita condominiale.

Per deliberare in merito ad una procedura di mediazione, è necessario raggiungere il seguente quorum: “un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio” (art.71 quater dis. att. c.c.)

A chi affidarsi?

Esiste oggi una notevole eterogeneità tra gli organismi di mediazione, in quanto la qualità dei servizi da loro offerti varia notevolmente.

Il loro numero è cresciuto in modo impressionante nel corso degli aultimi due anni.

E’ forse meglio non affidarsi agli “ultimi venuti”, così come sembra lecito nutirire seri dubbi nei confronti degli organismi di mediazione istituiti dagli Ordini degli Avvocati presso i Tribunali, stante l’evidente ostilità da loro mostrata nei confronti della mediazione (sono addirittura scesi più volte in sciopero per contrastarla, così creando ulteriori disagi ai cittadini e ritardi nei processi!!!!)

Tra gli organismi privati, si segnala invece per competenza e credibuilità INMEDIAR (Istituto Nazionale Mediazione e Arbitrato), avente sedi competenti  anche per le circoscrizioni dei Tribunali di ed Asti.

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