Conformemente al decreto ministeriale 13 agosto 2014, n.140, sia i corsi di formazione iniziale, sia quelli di formazione permanente  prevedono un esame finale.


In effetti, il secondo comma dell’art.4 di detto regolamento così sancisce:

Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.

A sua volta, il successivo comma 5 dell’art. 5 puntualizza:

Il corso di formazione e di aggiornamento puo’ essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.


Per quanto concerne i corsi di formazione iniziale, l’esame finale avviene solitamene al loro termine.

Per i corsi di formazione permanente, invece, la nostra associazione prevede un solo esame annuale, per la verifica della formazione continuativa ricevuta mediante i nostri corsi (solo essi!) durante l’anno cui l’esame stesso si riferisce. Sono ammessi a partecipare all’esame coloro che – nel periodo di riferimento – hanno maturato il numero minimo di ore formative (15 ore) richieste dal decreto ministeriale citato.

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