Secondo il Tribunale di Milano (XI Sezione, sentenza 9205/2016) la mediazione è – in generale – uno strumento obiettivamente funzionale ad evitare il giudizio, con conseguenti minori costi per entrambe le parti e per l’ordinamento giudiziario.


Ciò anche quando il ricorso alla mediazione non è previsto obbligatoriamente per legge.

Quanto interessa principalmente è che la sentenza pone in evidenza l’opportunità della mediazione: se si guarda a questo aspetto, passa in secondo piano la circostanza che nella fattispecie il Condominio (soccombente in giudizio) sia stato anche condannato a rifondere a parte attrice le spese (peraltro ammontano a poco) da quest’ultima inutilmente sostenute per promuovere la procedura di mediazione.

Ad ogni modo, con riferimento a tali spese, vale la pena osservare che la condanna è stata pronunciata anche se l’amministratore si era infine presentato dinanzi al mediatore, ma – come testualmente espresso nel verbale da quest’ultimo redatto –  al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge.

In altre parole, il Condominio non si era reso affatto disponibile ad instaurare una trattativa per cercare di addivenire alla conclusione di una bonaria definizione della vicenda.



Tribunale di Milano, XI Sezione, Sentenza n. 9205 del 21 /07/2016

 

FATTO E DIRITTO

  1. Allegazioni delle parti

La società X ha evocato in giudizio il CONDOMINIO Y, deducendo: l’Attrice effettua forniture di riscaldamento, installazione di apparecchiature per il riscaldamento, conduzione, assistenza e manutenzione dei relativi impianti; la stessa ha concluso con il convenuto un contratto di gestione a megawatt per il riscaldamento; il 3.09.2012; subentrato un nuovo amministratore del CONDOMINIO, questi ha intimato immediatamente la disdetta del contratto con raccomandata del 15.11.2013;  nonostante  i numerosi solleciti dell’Attrice, il Convenuto non ha pagato le forniture del riscaldamento perciò, non riuscendo ad ottenere un adempimento spontaneo, la Società X il 6.2.2014 ha promosso una procedura di mediazione dinanzi all’organismo  ICAF di Milano, allo scopo di non gravare il Condominio di troppe spese di contenzioso; ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto di € 4.600,00 da imputare quale pagamento a saldo della fattura n. 133433 (€ 3.194,26) ed acconto (€ 1.405,74) sulla fattura n. 134658; l’organismo di mediazione ha proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge, come da verbale allegato sub doc. 3, tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’Attrice pari ad € 410,00 oltre a € 538,00 di assistenza legale; trascorso un anno dal tentativo senza che il Condominio abbia estinto i propri debiti, la Convenuta è ancora creditrice di € 4.385,04 per sorte capitale, credito portato dalle fatture nn. 140904/2014 e 143277/2014, nonché degli interessi di ritardato pagamento sulle fatture pagate in ritardo, che ammontano ad € 739,41, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalla data della domanda al saldo;  ancora,  l’Attrice ha diritto al risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF; dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1224 c.c. chiede il risarcimento, a titolo di maggior danno, documentalmente provato, dei costi della mediazione, pari ad € 410,00, e delle spese  legali subite per € 538,00.

Il Condominio non si è costituito onde è stato dichiarato contumace, previa verifica della regolarità della notifica.

Il 03.02.2016 il G.U. ha accolto l’istanza relativa ed emesso ordinanza di ingiunzione per l’importo preteso per capitale ed interessi, ritualmente notificata al contumace e dichiarata esecutiva il 28.04.2016.

  1. Decisione

All’esito della notifica dell’ordinanza ingiunzione al contumace, ritualmente avvenuta in data 16.02.2016 a mani dell’amministratore del CONDOMINIO convenuto, la detta ordinanza è divenuta definitivamente esecutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 186 ter e 647 cpc, onde è passata in giudicato.

La domanda di conferma della detta ordinanza-ingiunzione va, pertanto, accolta.

Quanto alla pretesa dell’Attrice, diretta alla condanna del CONDOMINIO al pagamento delle spese stragiudiziali di cui alla procedura di mediazione avviata ed espletata dall’Attrice, senza esito, la domanda attorea è fondata.

Difatti, va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti  obblighi  di  pagamento  e  conseguenti  esborsi,  pari,  al  netto  di  IVA, a  complessivi € 948,00, di cui € 410,00 per compenso dell’organismo di mediazione (€ 50,00   +   €   360,00)   ed   €   538,00,   per   assistenza   legale   (docc.   4,   5   e   6  fasc.) Altresì, circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed  inadempimento del CONDOMINIO Convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’Attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo  le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del presente giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione del CONDOMINIO nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso; dunque, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario.

In definitiva, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare – con minimi costi per il convenuto – il presente giudizio nell’interesse di entrambe le parti e del sistema Giustizia, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il  recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.

Il CONDOMINIO va dunque condannato al risarcimento del maggiore danno, ex artt. 1218 e 1224 co. 2 cc, per le spese inerenti la procedura di mediazione esperita, che ammontano ad € 948,00, come risultante dai docc. 4,5 e 6.

  1. Spese del processo

Le spese del processo seguono la soccombenza non essendo emersi ex actis elementi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite ex art.91 e ss cpc: il  CONDOMINIO va dunque condannato a pagare le spese della lite dell’Attrice.

Le  spese  della Società X si  liquidano  in  relazione  al  valore   della  controversia, desumibile dall’entità delle somme effettivamente attribuite alla parte vittoriosa  (comprese nello scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00); nella specie, tenuto conto delle spese per compenso e spese vive, ed accessori, già liquidate nell’ordinanza- ingiunzione (titolo confermato dalla presente sentenza), risulta equo e congruo applicare i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 1.617,50 per compenso, oltre € 42,16 per rimborso spese vive (documentate ex actis) ulteriori rispetto a quelle giù liquidate nell’ordinanza-ingiunzione, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell’Attrice.

 

P.Q. M.

 

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

accoglie

integralmente le domande attoree;  per l’effetto, letti gli artt. 186 ter e 647 cpc

conferma

l’ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., emessa dal Tribunale nei confronti del CONDOMINIO Y  all’udienza  del3.02.2016, n. 4624/2016 rep., notificata il 16.02.2016 e non opposta nel termine, già dichiarata esecutiva all’udienza del 28.04.2016 ;

condanna

il  CONDOMINIO Y al risarcimento degli ulteriori danni ex artt. 1218 e 1224 co. 2 c.c., per spese di mediazione, nella misura di € 948,00, oltre interessi ex art. 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda al saldo;

letti gli artt. 91 e ss cpc,

condanna

CONDOMINIO Y a  pagare  a favore della Società X,  a  titolo  di  pagamento  integrale  delle  spese  del  processo, la somma di € 1.659,66, di cui € 1.617,50 per compenso ed € 42,16 per rimborso ulteriori spese vive ex actis (oltre quelle già liquidate nell’ordinanza ingiunzione), oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfettario, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti, in ragione del regime fiscale dell’Attrice.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, pronunciata a Milano il 21.07.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., sottoscritta dal Giudice con firma digitale  ed allegata al presente verbale di udienza.

 

il Giudice, dott.ssa Ilaria Gentile

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