Due fonti legislative stabiliscono ora i requisiti per l’ammministratore condominiale:
a) Art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile:
“Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica”.
In buona sostanza, chi svolge l’attività professionale di amministratore è sempre tenuto alla formazione permanente, mentre la formazione iniziale è richiesta a chi si avvia per la prima volta a tale attività.
Ciò vale per chiunque, a prescindere dalla circostanza che egli sia o meno iscritto ad un’associazione professionale, quale la nostra.
Ogni associazione professionale stabilisce poi per i propri iscritti i requisiti formativi che vanno da loro integrati.
ALAC-Torino presta oggi la seguente offerta formativa, coerente con i canoni stabiliti da ALAC a livello nazionale:
- formazione iniziale
- formazione permanente (per la nostra associazione, almeno 15 ore annue, come da disposizioni ministeriali)
Secondo l’art.1 della citata legge 4/2013, l’esercizio della professione di amministratore (così come quello di tutte le altre professioni non organizzate in ordini o collegi) “è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilita’ del professionista“.
La legge non prevede dunque alcun obbligo di iscrizione per il professionista: l’ottica è quella di lasciare liberi i professionisti di competere sul mercato, decidendo se aderire ad un’associazione, in modo da poterne spendere il nome al momento di presentarsi ai propri clienti, oppure no.