Siamo l’autonomo organismo territoriale torinese aderente all‘Associazione Liberi Amministratori Condominiali, esistente da oltre 30 anni ed avente dimensione nazionale, che si propone di tutelare gli interessi degli Amministratori di Condomini e dei Piccoli Proprietari di beni immobili.

E’ nostro orgoglio evidenziare che, nel campo dell’amministrazione immobiliare, ALAC è la prima associazione professionale  – inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013 – ad essere stata abilitata a rilasciare l’attestato di qualità previsto da detta legge ai propri associati che soddisfano i relativi requisiti.

ATTESTATO QUALITA ALAC 2013

Scopo di ALAC  Torino, così come della struttura nazionale, è quello di favorire l’acquisizione di sempre maggiore competenza, aggiornamento e qualità morali degli Amministratori di Condominio, anche per garantire la bontà e la serietà del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari.

In quanto tale, ALAC costituisce un’associazione che – ai sensi della legge 4/2013 – riunisce gli amministratori di condominio, quali  soggetti esercitanti una professione non regolamentata (quali i tributaristi, i consulenti del lavoro, gli urbanististi, …), e cioè una professione per la quale non esiste un ordine (com’è invece per i medici, gli avvocati, …).

Tali associazioni sono chiamate a promuovere forme di garan­zia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i com­mittenti delle prestazioni professionali possano rivol­gersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Compito di queste associazioni è anche fornire in­formazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da es­se richiesti ai propri iscritti, che dovranno osservarli se vorranno spendere il nome dell’associazione stessa. Per contro, gli amministratori professionisti che non aderiscono ad alcuna associazione, sono tenuti a rispettare i soli requisiti minimi stabiliti dalla legge.

Di conseguenza, attraverso l’iscrizione del professionista ad una di es­se, la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “professionalità” della prestazione.

Ad ogni modo, la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione per il professionista: l’ottica è quella di lasciare liberi i professionisti di competere sul mercato, decidendo se aderire o meno ad un’associazione, in modo da poterne spendere il nome al momento di presentarsi ai propri clienti.

Secondo l’art.1 della citata legge 4/2013, l’esercizio   della   professione   di amministratore (così come quello di tutte le altre professioni non organizzate in ordini o collegi)  “è  libero e  fondato sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi, della responsabilita’ del professionista“.


La formazione degli amministratori di condominio è  disciplinata dall’art.1, comma 9, lettera d, del decreto legge “Salva Italia” (decreto 145/2013, poi convertito dalla legge 9/2014), il quale ha delegato il Ministero della Giustizia a determinare il contenuto dei relativi programmi.

La nostra associazione cura la formazione professionale continua dei propri aderenti.


Come iscriversi a ALAC-Torino



 

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