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La riforma del condominio, introducendo l’ultimo comma dell’art.1138 c.c.,  prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“.

Tuttavia nulla viene detto circa il diritto al gioco dei bambini nei cortili condominiali, vietato molto spesso dai regolamenti di condominio.

Si dimentica così che per i bambini il diritto a giocare rientra tra quelli fondamentali dell’essere umano.

Ciò pare aberrante.

Il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona umana non solo incarnano i principi fondamentali propri delle società effettivamente libere e democratiche, ma costituiscono anche il presupposto stesso dell’esistenza di queste ultime. In altre parole, tali principi sono elevati al rango di valori supremi della nostra comunità.

La “Convenzione di New York sui Diritti dell’Infanzia” del 2 settembre 1990, (ratificata dall’Italia con la legge del 27 maggio 1991, n.176, all’art.31 solennemente sancisce: “Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, a dedicarsi al gioco ed attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”.

Risulta così consacrato il passaggio del bambino dallo status di “oggetto protetto” a quello di soggetto titolare di specifici diritti. Strumento di attuazione è il “Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva” che, senza dimenticarne alcuno, focalizza l’attenzione sui diritti emergenti in questi anni.

Anche i Protocolli Aggiuntivi (del 20 settembre 2000) a detta Convenzione delle Nazioni Unite sono stati ratificati dall’Italia, grazie alla legge n.46 dell’11 marzo 2002.

Possibile che il nostro legislatore lo abbia ignorato, legiferando sul condominio nel dicembre 2012?

Ciò nonostante, l’imbarazzante silenzio del legislatore non chiude la partita.

Soccorre infatti la nullità per contrarietà a norme imperative, di cui all’art.1418, comma 1, c.c., che colpisce i regolamanti condominiali vietanti il gioco dei bambini.

Secondo la Suprema Corte, tale ipotesi di nullità è configurabile indipendentemente da un’espressa comminatoria di legge, integrando tale disposizione un principio generale, rivolto a regolare i casi in cui alla violazione di precetti imperativi – finalizzati alla tutela di un interesse pubblico di natura generale e, dunque, collegati ai massimi valori protetti dall’ordinamento giuridico – non consegua una sanzione espressa di nullità del negozio.

Cosa diversa nonché legittima è regolamentare semplicemente le ore in cui il gioco può avvenire, purché ciò non valga ad impedirlo di fatto.

 

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